Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «, di 30 milioni per il 2020, di 40 milioni per il 2021 e di 50 milioni a decorrere dal 2022».
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 760 milioni di euro per l'anno 2021 e 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.