Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente:
Art.165-bis.
(Stabilizzazione del personale assistenti all'autonomia e comunicazione)
1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini della stabilizzazione nei ruoli dello Stato di personale destinato a svolgere la funzione di assistenza all'autonomia e comunicazione, con almeno 36 mesi di servizio anche non consecutivo e svolti nelle scuole Statali e paritarie di ogni ordine e grado e con qualunque forma contrattuale di lavoro subordinato o autonomo.
2. Con ulteriori decreti interministeriali del Ministero dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti: i criteri di valutazione dei titoli di studio, dei percorsi formativi specifici e della pregressa esperienza maturata con attribuzione dei punteggi e della formazione delle graduatorie che saranno su base regionale; i profili contrattuali e il CCNL del comparto scuola da applicare.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 63,63 milioni di euro per l'anno 2021 e a 101,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n. 26.