All'articolo 162, apportare le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1, premettere il seguente:
01) All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dopo le parole: «ricompresi nei crateri» sono aggiunte le seguenti: «del sisma del 2002» e dopo le parole: «con rapporto di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «o con contratto di collaborazione».
2. Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: , a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: , a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.