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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 162.19. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
162.19.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 gennaio 2022, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri, nonché i periodi di servizio svolti con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione procedente o gli Uffici ed enti medesimi, ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017. Alle medesime condizioni, sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti o presso l'amministrazione procedente, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile, stipulati, a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, in esecuzione delle ordinanze commissariali e delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di cui al periodo che precede attivati in assenza di procedura selettiva, i periodi di servizio svolti sono computabili ai fini dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75».
  1-ter. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3-ter, le parole: «di cui una incaricata» sono sostituite dalla seguente: «incaricate».