stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 161.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
161.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno 2021 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.220 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 6.419.550 per l'anno 2021, euro 13.224.000 per l'anno 2022, euro 13.620.900 per l'anno 2023, euro 14.029.500 per l'anno 2024, euro 14.450.400 per l'anno 2025, euro 14.883.900 per l'anno 2026, euro 15.330.300 per l'anno 2027, euro 15.790.200 per l'anno 2028, euro 16.263.900 per l'anno 2029 ed euro 16.752.000 annui a decorrere dall'anno 2030.

  Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 793.580.450 per l'anno 2021, di euro 486.776.000 per l'anno 2022, di euro 486.379.100 per l'anno 2023, di euro 485.970.500 per l'anno 2024, di euro 485.549.600 per l'anno 2025, di euro 485.116.100 per l'anno 2026, di euro 484.669.700 per l'anno 2027, di euro 484.209.800 per l'anno 2028, di euro 483.736.100 per l'anno 2029 e di euro 483.248.000 annui a decorrere dall'anno 2030.