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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 150.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
150.02.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

   1. Stante il perdurare della pandemia e al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine delle restrizioni sulla capienza massima dei mezzi definita dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che definiscono le misure per fronteggiare l'emergenza, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
   2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1 della presente legge.