stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 147.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
147.012.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali)

  1. Ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, svolti in maniera singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nell'ottica del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazione e dei servizi sociali definito da un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1:5000 in ogni ambito sociale territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1:4000, è riconosciuto, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

   a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto 1:6500 e fino al raggiungimento di un rapporto 1:5000;

   b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto 1:5000 e fino al raggiungimento di un rapporto 1:4000.

  2. Ogni anno, entro e non oltre il 28 febbraio, ciascun ambito, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

   a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito ed eventualmente direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale a tempo indeterminato (secondo la definizione di equivalente a tempo pieno) effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

   b) la suddivisione dell'impiego dei suddetti assistenti sociali per area di attività.

  3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine, in sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni per l'anno 2021 e i seguenti. Le somme necessarie al riconoscimento dei contributi previsti per l'anno corrente (somme prenotate) e alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente (somme liquidabili) sono accertate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali annualmente entro il 30 giugno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili l'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. In caso, a seguito delle richiesta da parte degli ambiti, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima di cui sopra, si procede comunque al riconoscimento delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti, e alla riduzione percentuale dei nuovi contributi fino a capienza. Non si dà luogo all'erogazione degli incentivi di cui ai commi precedenti in caso di mancata trasmissione nei tempi dovuti delle informazioni richieste.
  4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito agli ambiti viene da questo suddiviso fra i comuni che ne fanno parte e, eventualmente, all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che eventualmente versano in situazioni di dissesto o predissesto, o comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, anche con riferimento al possibile esercizio in forma associata delle funzioni in ambito di servizi sociale.
  5. Per le finalità di cui al comma 1, a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. 104.
  6. Per gli stessi fini, i comuni e gli ambiti possono provvedere alla assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, comunque di qualifica non dirigenziale, già assunti a tempo determinato che posseggano i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ovvero di quelli che, in servizio al 31 dicembre 2020 e con anzianità di servizio maturata di almeno 15 mesi, che fossero già risultati idonei all'esito di un concorso per assistente sociale a tempo indeterminato di altri enti pubblici.
  7. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni possono bandire, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possegga tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

  Conseguentemente:

   il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge n. 208 del 2015 è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2021;

   all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 620 milioni di euro per l'anno 2021 e 320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.