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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 142.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
142.06.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Misure per il finanziamento degli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto)

  1. Al fine di accelerare e garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale le opere legate all'impiantistica sportiva delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed incrementare l'attrattività turistica di queste zone, è autorizzato un finanziamento, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per i medesimi fini è altresì previsto uno stanziamento per la realizzazione degli interventi per garantire i XX Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto per un importo di 30 milioni per l'anno 2021 e di 45 milioni per l'anno 2022. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse per il 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2021, del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per gli anni 2022 e 2023, e del Fondo di cui all'articolo 158, comma 1, della presente legge per l'anno 2024.
  2. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con gli enti territorialmente interessati, sono identificati gli interventi, con l'indicazione per ciascuno del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse. All'onere si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2021, del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per gli anni 2022 e 2023, e del fondo di cui all'articolo 158, comma 1, della presente legge per l'anno 2024.