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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 137.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
137.05.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica», con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Il Fondo è destinato al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente articolo.
  2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti sul territorio afferenti alle associazioni di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.