134.15.
(nuova formulazione)
approvato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «aree marine protette» aggiungere le seguenti: «e dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;
b)dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la seguente:
«ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente».
4-ter. Per l'istituzione delle aree di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021. Alle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2021
Vianello Giovanni,
Deiana Paola,
Fontana Ilaria,
Daga Federica,
D'Ippolito Giuseppe,
Di Lauro Carmen,
Federico Antonio,
Licatini Caterina,
Manca Alberto,
Maraia Generoso,
Micillo Salvatore,
Terzoni Patrizia,
Varrica Adriano,
Vignaroli Stefano,
Zolezzi Alberto,
Manzo Teresa