Dopo l'articolo 133, aggiungere il seguente:
Art. 133-bis.
(Fondo per la mobilità)
1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2021: –20.000.000;
2022: –30.000.000;
2023: –30.000.000.