Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:
Art. 132-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per veicoli a basso impatto ambientale utilizzati nell'esercizio di imprese, arti, e professioni)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 4, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «predetta percentuale» sono aggiunte le seguenti: «è azzerata nel caso di autoveicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km, mentre la medesima»;
b) all'articolo 164, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1. alle parole: “Le spese e gli altri componenti negativi”, sono premesse le seguenti: “A partire dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023,”;
2. alla lettera a), dopo il numero 2), è inserito il seguente:
“2-bis) ai veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta e ai veicoli acquistati o acquisiti o noleggiati, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, dagli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio e dagli esercenti arti e professioni in forma individuale”».
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 730 milioni di euro per l'anno 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.