Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:
Art. 130-bis.
(Rifinanziamento fondo per la sicurezza dei ponti nel bacino del Po)
1. Al fine di migliorare la sicurezza delle infrastrutture e provvedere senza ritardi alla manutenzione dei ponti nel bacino del Po, il fondo di cui all'articolo 1, comma 891, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.
Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.