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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 128.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
128.03.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)

  1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro per il 2021, per la compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
  2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si tiene conto della riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dei servizi offerti e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. Nei danni sono altresì inclusi i costi aggiuntivi sostenuti per far fronte all'emergenza da COVID-19, mentre sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno, ovvero eventuali agevolazioni fiscali ottenute.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo di cui al comma 1.
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021.