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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 126.032. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
126.032.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

  1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe Euro 4 o Euro 5, è riconosciuto un contributo pari a euro 600 per il GPL ed euro 900 per il metano.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.
  3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.
  4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

   a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

   b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

   c) on decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

  5. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2021-2023 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.