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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.50. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
12.50. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di ,0,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 6,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 22,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 32,6 milioni di euro per l'anno 2027,di 37,6 milioni di euro per l'anno 2028, di 42,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 47,6 milioni di euro per l'anno 2030, di 51,8 milioni di euro per l'anno 2031 e di 48,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.