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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
12.05.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Digital bonus)

  1. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, è concesso un credito d'imposta pari al 110 per cento delle spese, documentate e realizzate fino al 31 dicembre 2021, finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare. La relativa spesa può essere attivata anche se richiesta da condomini rappresentanti 1/3 dei millesimi. La proprietà della infrastruttura interna così realizzata pertiene al condominio, mentre le reti in fibra ivi passate sono di proprietà dell'operatore o degli operatori che le posano. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, dedicato al finanziamento dei lavori di dette infrastrutture fisiche interne agli stabili.
  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con apposita delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l'accesso degli operatori sul mercato. Al fine di garantire l'integrità delle reti e la gestione complessiva dei servizi che verranno attivati su di esse, i lavori di realizzazione di dette infrastrutture e la posa di reti in fibra ottica potranno essere realizzati dagli Operatori di settore qualificati a tal fine dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella medesima delibera.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 5.
  4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
  5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite delle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, ultimo periodo, e fino a esaurimento delle stesse.
  6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.

ident. 12.04.12.012.