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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.0124. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
12.0124.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)

  1. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

ident. 12.022.