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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 119.013. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
119.013.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

    1) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (Km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/Km

contributo (euro)

  0-20

  2.000

  21-60

  2.000

  61-110

  1.750

  111-135

  1.500

    2) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per Km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/Km

contributo (euro)

  0-20

  1.000

  21-60

  1.000

  2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

   a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/Km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61-110 e tra 111-135 g/Km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

  3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 345 milioni di euro fino al 30 giugno 2021, quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

   a) euro 38 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/Km CO2 e 21-60 g/Km CO2;

   b) euro 141 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-110 g/Km CO2;

   c) euro 167 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 111-135 g/km CO2.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 345 milioni di euro per il primo semestre del 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.