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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 119.011. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
119.011.

  Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e autoveicoli speciali di categoria M1)

  1. A chi acquista in Italia a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, e li immatricola entro il 30 giugno 2022, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

  0-1,999 ton

  Con rottamazione

  5.000

  2.500

  1.500

  Senza rottamazione

  4.000

  1.500

  1.000

  2-3,299 ton

  Con rottamazione

  7.000

  3.500

  2.500

  Senza rottamazione

  6.000

  2.500

  1.500

  3,3-3,5 ton

  Con rottamazione

  10.000

  5.500

  4.000

  Senza rottamazione

  8.000

  3.500

  2.500

  2. Per provvedere all'erogazione del contributo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021. Per provvedere all'erogazione del contributo sui veicoli esclusivamente elettrici sono riservati 20 milioni euro.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la procedura di concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.