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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 100.094. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
100.094.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Promozione turistica del territorio per il tramite di manifestazioni sportive)

  1. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e della province autonome di Trento e Bolzano, per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni.
  2. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di 20 giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara.».

   Conseguente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 1.000.000;
   2022: – 1.000.000;
   2023: – 1.000.000.

ident. 100.073.