Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Fondo di Garanzia prima casa)
1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), alla fine del terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.».