Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Riduzione temporanea IVA per prestazioni alberghiere)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 sulle imprese del settore turistico alberghiero, per gli anni 2021 e 2022, è disposta una riduzione del 50 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) riferita alle prestazioni alberghiere.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 209;
aumentare del 10 per cento tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;
sopprimere l'allegata tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.