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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
10.7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Riduzione della tassazione per le fondazioni bancarie e gli enti filantropici)

  1. Gli utili percepiti dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e dagli enti filantropici di cui agli articoli 37, 38 e 39 del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale come definite dalle rispettive leggi istitutive, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021.
  2. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti di gara residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. I soggetti di cui al comma 1 destinano l'imposta sul reddito non dovuta, in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1, al finanziamento delle attività d'interesse generale come definite dalle rispettive leggi istitutive, accantonandola in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.