stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.0121. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/12/2020  [ apri ]
10.0121.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure fiscali a favore dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale)

  1. A decorrere dall'anno 2021 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.