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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 96.57. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
96.57.
approvato

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020-2021 i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti diversamente abili presso di essi iscritti, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

ident. 96.65.