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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 80.036. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
80.036.
approvato

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disciplina dell'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, individuazione dei professionisti sanitari da impiegare nella somministrazione dei vaccini e misure di potenziamento dell'assistenza territoriale)

  1. Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.
  2. Il piano di cui al comma 1 è attuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono nel rispetto dei principi e dei criteri ivi indicati e di quelli di cui ai commi da 1 a 11, adottando le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal medesimo piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
  3. Al fine di garantire un'efficace attuazione del piano di cui al comma 1 nel territorio nazionale, i medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I consigli della scuola di specializzazione individuano gli specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività di cui al presente comma presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfettario determinato ai sensi del comma 10 e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione.
  4. Al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti con le modalità di cui al comma 6. La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata alla predisposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario, dalla manifestazione di interesse non sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il Commissario straordinario e ogni rapporto di lavoro si instaura in via esclusiva con l'agenzia di somministrazione ai sensi di quanto previsto dal comma 6. Il Commissario straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica destinata alle agenzie di somministrazione, iscritte all'albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di individuare una o più agenzie preposte alla selezione e all'assunzione dei predetti medici, infermieri ed assistenti sanitari.
  5. Alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 4 possono partecipare anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea purché in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assistente sanitario ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che siano in possesso del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  6. In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione, individuate ai sensi del comma 4, previa verifica del possesso dei requisiti indicati ai commi 4 e 5 e dalla richiesta di manifestazione di interesse di cui al citato comma 4, selezionano e assumono, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I professionisti sanitari assunti ai sensi del presente comma svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori indicati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che, in nome e per conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con le agenzie individuate ai sensi del comma 4. Tenuto conto del numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai sensi del medesimo comma 4, il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro individuate ai sensi dello stesso comma 4, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 11 per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari.
  7. In ogni caso, i rapporti di lavoro istaurati con i contratti di cui al comma 6 non danno diritto all'accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con lo stesso servizio.
  8. Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 3 e 6 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 11, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018 , di cui all'accordo 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del medesimo contratto, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 1 a 11, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.
  9. La prestazione di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 1 a 11 è effettuata presso le strutture individuate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 l'Istituto superiore di sanità organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina , con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla determinazione del rimborso spese forfettario di cui al comma 3, a consuntivo fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui al comma 11, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e in proporzione alle spese documentate.
  11. Per l'attuazione dei commi 8 e 10 è autorizzata, per l'anno 2021, rispettivamente, la spesa di 100 milioni di euro e di 10 milioni di euro, per un totale di 110 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati B-bis e B-ter annessi alla presente legge. L'erogazione delle risorse di cui alla tabella di cui all'allegato B-bis è effettuata subordinatamente all'accertamento della necessità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui al comma 8, stabilito con decreto direttoriale del Ministero della salute. Per l'attuazione del comma 6 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 508.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato per medici, infermieri e assistenti sanitari, e di 25.442.100 euro, pari al cinque per cento del costo complessivo dei medesimi contratti di lavoro a tempo determinato, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 534.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
  12. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
  13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il fondo previsto dall'articolo 45 dell'accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 15 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2006, è complessivamente incrementato, per l'anno 2021, di un importo pari a 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del medesimo accordo collettivo nazionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
  14. Agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 35 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati B-quater e B-quinquies annessi alla presente legge.
  15. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali, secondo specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale.
  16. Il contributo ordinario statale a favore dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di 11.233.600 euro per l'anno 2021, di 15.233.600 euro per l'anno 2022 e di 19.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 11.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  17. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute da utilizzare per integrare il contributo ordinario statale di cui al comma 16 all'Istituto superiore di sanità con corrispondente riduzione dei capitoli di bilancio.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 644.284.100 euro per l'anno 2021.

Allegato B-bis
(articolo 80-bis, comma 11)

Regioni

Quota accesso 2020

Risorse per prestazioni aggiuntive di cui al comma 8

  PIEMONTE

7,36%

7.364.779 euro

  VALLE D'AOSTA

0,21%

210.045 euro

  LOMBARDIA

16,64%

16.644.227 euro

  BOLZANO

0,86%

858.205 euro

  TRENTO

0,89%

890.232 euro

  VENETO

8,14%

8.141.817 euro

  FRIULI VENEZIA GIULIA

2,06%

2.064.433 euro

  LIGURIA

2,68%

2.680.770 euro

  EMILIA-ROMAGNA

7,46%

7.457.925 euro

  TOSCANA

6,30%

6.299.015 euro

  UMBRIA

1,49%

1.490.027 euro

  MARCHE

2,56%

2.563.346 euro

  LAZIO

9,68%

9.678.367 euro

  ABRUZZO

2,19%

2.189.803 euro

  MOLISE

0,51%

513.195 euro

  CAMPANIA

9,30%

9.301.817 euro

  PUGLIA

6,62%

6.621.754 euro

  BASILICATA

0,93%

934.375 euro

  CALABRIA

3,19%

3.190.512 euro

  SICILIA

8,16%

8.161.421 euro

  SARDEGNA

2,74%

2.743.937 euro

  TOTALE

100%

100.000.000 euro

Allegato B-ter
(articolo 80-bis, comma 11)

Regioni

Quota accesso 2020

Risorse per rimborso spese sostenute dagli specializzandi di cui ai commi 3 e 10

  PIEMONTE

7,36%

736.478 euro

  VALLE D'AOSTA

0,21%

21.005 euro

  LOMBARDIA

16,64%

1.664.423 euro

  BOLZANO

0,86%

85.821 euro

  TRENTO

0,89%

89.023 euro

  VENETO

8,14%

814.182 euro

  FRIULI VENEZIA GIULIA

2,06%

206.443 euro

  LIGURIA

2,68%

268.077 euro

  EMILIA-ROMAGNA

7,46%

745.793 euro

  TOSCANA

6,30%

629.902 euro

  UMBRIA

1,49%

149.003 euro

  MARCHE

2,56%

256.335 euro

  LAZIO

9,68%

967.837 euro

  ABRUZZO

2,19%

218.980 euro

  MOLISE

0,51%

51.320 euro

  CAMPANIA

9,30%

930.182 euro

  PUGLIA

6,62%

662.175 euro

  BASILICATA

0,93%

93.438 euro

  CALABRIA

3,19%

319.051 euro

  SICILIA

8,16%

816.142 euro

  SARDEGNA

2,74%

274.394 euro

  TOTALE

100%

10.000.000 euro

Allegato B-quater
(articolo 80-bis, comma 14)

Regioni

Quota accesso 2020

Risorse per incremento fondi destinati alla remunerazione della quota variabile dei medici di medicina generale di cui al comma 12

  PIEMONTE

7,36%

1.841.195 euro

  VALLE D'AOSTA

0,21%

52.511 euro

  LOMBARDIA

16,64%

4.161.057 euro

  BOLZANO

0,86%

214.551 euro

  TRENTO

0,89%

222.558 euro

  VENETO

8,14%

2.035.454 euro

  FRIULI VENEZIA GIULIA

2,06%

516.108 euro

  LIGURIA

2,68%

670.192 euro

  EMILIA-ROMAGNA

7,46%

1.864.481 euro

  TOSCANA

6,30%

1.574.754 euro

  UMBRIA

1,49%

372.507 euro

  MARCHE

2,56%

640.837 euro

  LAZIO

9,68%

2.419.592 euro

  ABRUZZO

2,19%

547.451 euro

  MOLISE

0,51%

128.299 euro

  CAMPANIA

9,30%

2.325.454 euro

  PUGLIA

6,62%

1.655.438 euro

  BASILICATA

0,93%

233.594 euro

  CALABRIA

3,19%

797.628 euro

  SICILIA

8,16%

2.040.355 euro

  SARDEGNA

2,74%

685.984 euro

  TOTALE

100%

25.000.000 euro

Allegato B-quinquies
(articolo 80-bis, comma 14)

Regioni

Quota accesso 2020

Risorse per incremento fondi destinati alla remunerazione della quota variabile dei pediatri di libera scelta di cui al comma 13

  PIEMONTE

7,36%

736.478 euro

  VALLE D'AOSTA

0,21%

21.005 euro

  LOMBARDIA

16,64%

1.664.423 euro

  BOLZANO

0,86%

85.821 euro

  TRENTO

0,89%

89.023 euro

  VENETO

8,14%

814.182 euro

  FRIULI VENEZIA GIULIA

2,06%

206.443 euro

  LIGURIA

2,68%

268.077 euro

  EMILIA-ROMAGNA

7,46%

745.793 euro

  TOSCANA

6,30%

629.902 euro

  UMBRIA

1,49%

149.003 euro

  MARCHE

2,56%

256.335 euro

  LAZIO

9,68%

967.837 euro

  ABRUZZO

2,19%

218.980 euro

  MOLISE

0,51%

51.320 euro

  CAMPANIA

9,30%

930.182 euro

  PUGLIA

6,62%

662.175 euro

  BASILICATA

0,93%

93.438 euro

  CALABRIA

3,19%

319.051 euro

  SICILIA

8,16%

816.142 euro

  SARDEGNA

2,74%

274.394 euro

  TOTALE

100%

10.000.000 euro