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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 79.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
79.02. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Finanziamenti per lo sviluppo della tecnologia per l'autoproduzione di ossigeno a uso medicinale)

   1. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Lo stanziamento di cui al primo periodo è destinato, nei limiti dello stesso, al supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di implementazione delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme della produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.
   2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021.