Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Sostegno all'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti)
1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021.