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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
57.1. (nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 57, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «, per il successivo trasferimento all'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per le attività di competenza,»;

   b) le parole: «, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento legislativo in relazione alle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto strumento» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Nei limiti delle risorse residue di cui al primo periodo, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 1-bis, pari a 233 milioni di euro per l'anno 2021, è istituito un programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, sono rideterminate nell'ambito del programma nazionale di cui al presente comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze. Resta fermo che le misure comprese nel programma nazionale GOL sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto programma React EU;

   c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL di cui al comma 1, per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi: collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; percezione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.
   1-ter. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANPAL, adottata previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tempi, le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione di cui al comma 1-bis e le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1-bis, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l'impiego e con il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo che può essere erogato dai centri per l'impiego o dai soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei regimi di accreditamento regionale. In considerazione della fase di transizione tecnologica ed ecologica del mercato del lavoro, l'assegno di ricollocazione deve prevedere,insieme con il bilancio delle competenze e con l'analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo. Nel caso il cui il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo sia affidato ai soggetti privati accreditati ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le informazioni relative ai servizi resi sono comunicate al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015, alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore.
   1-quater. Per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1-bis a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e il relativo riconoscimento è subordinato all'operatività del rispettivo finanziamento nell'ambito del programma React EU. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.
   1-quinquies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater è condizionata all'approvazione, da parte delle autorità europee, dell'ammissibilità delle stesse disposizioni al finanziamento nell'ambito del programma React-EU».