Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate all'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa come disciplinati dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui al precedente articolo 17.
Conseguentemente,il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.