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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.027. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
41.027.
approvato

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura e modifica dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di garanzia per le PMI)

  1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

   a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;

   b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;

   c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

   d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

  2. Per le operazioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera d), possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del medesimo decreto legislativo. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze può subordinare la concessione di tali operazioni da parte dei confidi iscritti all'elenco di cui al citato articolo 112 a ulteriori requisiti – patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza – demandandone la verifica all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 157 del 7 luglio 2017, le parole: «35.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «50.000».