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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.046. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
35.046. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della Sezione III, Capo IV, Titolo I, del Libro Quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

  2. L'individuazione delle modalità attuative e delle condizioni di servizio di cui al comma 1 è demandata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  3. Ai fini dall'adeguamento della piattaforma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni per l'anno 2021.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021.