Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è stanziato un apposito fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2021 per l'erogazione dì contributi a fondo perduto.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 4-bis.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2021.