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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
29.07. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Benefìci fiscali e sostegno agli investimenti nelle zone economiche speciali)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta rientrano i costi relativi alla produzione di idrogeno rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile».