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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 210.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
210.03. (nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 23, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati»;

   b) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) al comma 12, dopo le parole: «di associazioni rappresentative di categoria» sono aggiunte le seguenti: «, di consorzi di tutela di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo,».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis.
(Valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e contrasto al fenomeno dell'Italian sounding)

  1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea nonché del contrasto ai fenomeni di contraffazione e di ltalian sounding ai sensi dell'articolo 144, comma 1-bis, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo.
  2. Per «ristorante italiano» si intende il pubblico esercizio dove si consumano pasti completi che vengono serviti da camerieri su tavoli disposti in un locale apposito e in cui l'insieme dei cibi e delle bevande di cui l'esercizio stesso dispone è costituito da ricette e da prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco nazionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ai prodotti riconosciuti dall'Unione europea come prodotti a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica, nonché alle produzioni di specialità tradizionale garantita. Ai pubblici esercizi situati all'estero che somministrano il prodotto «pizza italiana» o il prodotto «gelato italiano» si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente comma.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, al fine di:

   a) predisporre e coordinare i programmi per l'attuazione delle finalità di cui ai commi da 1 a 5, ferme restando le attribuzioni della cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   b) attribuire l'attestazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del segretariato tecnico di cui alla lettera o), e previa verifica da parte del personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o dalla camera di commercio mista o da un altro organismo individuato dal decreto di cui al presente comma;

   c) attribuire l'attestazione distintiva di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità di cui alla lettera b);

   d) stabilire le modalità dei controlli e promuovere le azioni legali per il contrasto della contraffazione e dell'abuso del termine «italiano» nelle insegne, con facoltà di ritiro dell'attestazione di cui alla lettera c);

   e) curare il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

   f) tutelare e diffondere all'estero, con l'ausilio delle scuole di gastronomia italiana più rinomate, le cucine regionali del Paese, anche coinvolgendo le associazioni della ristorazione italiana;

   g) promuovere accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le associazioni della produzione e della trasformazione agroalimentare, per migliorare la fornitura agli esercizi di ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionale;

   h) favorire la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e di scuole di alta formazione;

   i) promuovere e facilitare l'attività di apprendistato di studenti e di operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

   l) elaborare, proporre e diffondere, con l'ausilio di professionisti e di fornitori italiani, gli arredi interni degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, idonei alla promozione e alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana;

   m) promuovere programmi di aggiornamento dei titolari e del personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne una adeguata conoscenza della lingua italiana, coinvolgendo le scuole di formazione di cucina italiana più rinomate;

   n) costituire, aggiornare e mantenere una banca di dati degli esercizi di ristorazione italiana situati all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché redigere una relazione triennale sulla rete degli esercizi di cui al comma 2, comprensiva dei dati relativi ai controlli effettuati;

   o) curare l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui al comma 5, e istituire un segretariato tecnico con responsabilità di selezione e di proposta delle candidature.

  4. L'attività di promozione all'estero dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, dalle camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati ed è volta a valorizzare la rete dei pubblici esercizi titolari delle attestazioni distintive di cui ai commi da 1 a 3. Gli istituti italiani di cultura all'estero promuovono la conoscenza della cultura e delle tradizioni enogastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.
  5. È istituita la Conferenza annuale-Stati generali della ristorazione italiana nel mondo, per l'incontro, lo studio e la valorizzazione dell'offerta del comparto enogastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferite le attestazioni distintive di «ristorante italiano nel mondo», di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo» agli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio indicati nel disciplinare del marchio «Ospitalità italiana».
  6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni:

   2021: –1.000.000;
   2022: –1.000.000;
   2023: –1.000.000.