Dopo il comma 72, aggiungere i seguenti:
12-bis. Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le predette istituzioni sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.
12-ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 12-bis è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro per l'anno 2022.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro per l'anno 2022.