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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 161.46. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
161.46. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'università e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti dell'Unione europea e internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova programmazione europea della ricerca, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale di cui al periodo precedente si provvede anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le relative procedure. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 12-septies.
  12-ter. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della vigente dotazione organica, a bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F-1, del comparto Funzioni centrali. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
  12-quater. Le procedure concorsuali di cui al comma 12-ter sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la laurea magistrale o specialistica nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Le procedure, da svolgere in modalità telematica e decentrata, anche in deroga al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché al regolamento di cui al decreto della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e anche con l'avvalimento delle università e del consorzio interuniversitario CINECA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si articolano nelle seguenti fasi:

   a) valutazione dei titoli;

   b) prova orale;

   c) attività di lavoro e formazione;

   d) prova scritta.

  12-quinquies. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera a) del comma 12-quater sono valorizzati il possesso di abilitazioni professionali e lo svolgimento di attività lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati. Nella prova orale di cui alla lettera b) del medesimo comma 12-quater è valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonché di un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera. All'esito della valutazione delle fasi di cui alle lettere a) e b) del comma 12-quater, sulla base dei punteggi conseguiti è formata una graduatoria provvisoria, alla quale si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i candidati che risultano utilmente collocati sono assunti, nel limite massimo di 56 unità, nell'Area III, posizione economica F-1, del comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di centoventi giorni, ai fini dello svolgimento dell'attività di lavoro e formazione di cui alla lettera c) del comma 12-quater. Entro la data di conclusione del contratto, si svolge la prova scritta di cui alla lettera d) del comma 12-quater, che consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con predeterminazione dei relativi punteggi. La graduatoria definitiva è formata sulla base dei punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi di cui al comma 12-quater, le cui rispettive proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando.
  12-sexies. Le assunzioni di cui al comma 12-quinquies sono autorizzate in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tale fine è autorizzata la spesa di 724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 12-septies.
  12-septies. Agli oneri derivanti dai commi 12-bis e 12-sexies, pari a 1.183.807 euro per l'anno 2021 e a 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2021, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 683.807 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui al citato articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
  12-octies. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'istruzione connesse anche alle iniziative relative agli impegni sovranazionali europei, la vigente dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale. Nelle more dell'entrata in vigore dei conseguenti regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione, le tre posizioni dirigenziali sono destinate alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali non generali di cui al presente comma si provvede anche mediante concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'istruzione è autorizzato a indire le relative procedure.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione apportare le seguenti variazioni:

   2021: –467.937;
   2022: –467.937;
   2023: –467.937.