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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 160.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2020  [ apri ]
160.04. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 160, inserire il seguente:

Art. 160-bis.
(Assunzione di personale civile da parte del Ministero della difesa)

  1. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare le realtà produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica del personale civile come prevista dall'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento, per il triennio 2021-2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un contingente di 431 unità di personale non dirigenziale così ripartito:

   a) 19 unità di area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2021;

   b) 19 unità di area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2022;

   c) 19 unità di area III, fascia retributiva F1, e 124 unità di area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2023.

  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.