Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. alla rubrica, prima della parola: «Valutazione», sono inserite le seguenti: «Disciplina economica e»;
2. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale è attribuito, per il periodo di effettivo servizio e per un massimo di ventiquattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennità mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, ridotta del cinquanta per cento».
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.295.089 per l'anno 2021 e di euro 4.590.179 annui a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di euro 2.295.089 per l'anno 2021 e di euro 4.590.179 annui a decorrere dall'anno 2022.