Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «anno 2021» inserire le seguenti: , le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «16.000 euro».
Conseguentemente:
il fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021 ed è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2022, 33,2 milioni di euro per l'anno 2023, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e di 21,3 milioni di euro per il 2032.