Aggiungere, in fine il seguente comma:
3-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento» sono soppresse.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.