Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:
Art. 96-bis.
(Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO)
1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate e allo scopo di razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.