Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Master di secondo livello in medicina clinica termale)
1. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale-FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.