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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 89.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
89.012. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

Art. 89-bis.
(Borse di studio per master interdisciplinare incentrato sul tema della criminalità organizzata e per l'orientamento professionale dei giovani verso la pubblica amministrazione)

  1. Al fine di favorire la formazione dei giovani sul fenomeno delle mafie e formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto delle stesse, presso tre università statali, rispettivamente, una del nord, una del centro e una del sud d'Italia, sono istituite sei borse di studio, per una spesa massima di 240.000 euro per l'anno 2021, per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati gli importi erogabili e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché le università di cui al comma 1.
  3. Per l'attuazione del comma 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 240.000 euro per l'anno 2021.
  4 Al fine di promuovere e orientare le scelte professionali dei giovani verso le pubbliche amministrazioni e il lavoro pubblico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituto un fondo, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica e destinato a finanziare cento borse di studio della durata di sei mesi per l'importo di 3.000 euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro di giovani meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a venticinque anni.
  5. I progetti di studio e di ricerca di cui al comma 4, definiti anche in collaborazione con le istituzioni universitarie, sono finalizzati a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studi universitari e hanno per oggetto i temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli connessi all'innovazione organizzativa, amministrativa e gestionale, alla digitalizzazione dei processi, al miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli utenti, alla misurazione e valutazione della performance, al lavoro agile e alle relazioni istituzionali e internazionali.
  6. I giovani sono selezionati sulla base di un avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, che individua le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici di studio, ricerca e di formazione. I progetti di ricerca e di formazione sul lavoro sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipulazione di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 540.000 euro per l'anno 2021.