Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Training e simulazione per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10)
1. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento e le modalità di svolgimento del training e della simulazione sui cadaveri.
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del comma 1 anche al fine di individuare le specifiche attività oggetto di finanziamento.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.