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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 80.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
80.08. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

  1. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021».
  2. II comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

   «402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento:

   a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative;

   b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;

   c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità».

  3. Il regolamento di cui al comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.