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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 71.063. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
71.063.
approvato

  Dopo l'articolo 71, è inserito il seguente:

Art. 71-bis.
(Indennità di continuità reddituale e operativa)

  1. Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti di cui al comma 2. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  2. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. L'indennità è riconosciuta, ai sensi del comma 12, ai soggetti di cui al comma 2 che presentano i seguenti requisiti:

   a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

   b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

   c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

   d) aver dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

   e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

   f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

  4. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
  5. I requisiti di cui al comma 3, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.
  6. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
  7. L'importo di cui al comma 6 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
  8. I limiti di importo di cui al comma 7 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
  9. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
  10. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.
  11. L'indennità di cui ai commi da 1 a 10 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  12. L'indennità di cui ai commi da 1 a 10 è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
  13. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 12 è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
  14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi da 1 a 13 al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.
  15. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi da 1 a 10 è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità di cui ai commi da 1 a 10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dai commi da 1 a 14 e dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente:

   a) Il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 60,7 milioni di euro per l'anno 2021;

   b) Il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 0,2 milioni per l'anno 2023 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2024.