Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)
1. A decorrere dall'anno finanziario 2021, è destinato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, 1 milione di euro aggiuntivo per interventi a favore di soggetti a rischio di usura.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021