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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 63.033. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2790-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2020  [ apri ]
63.033.
approvato

  Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:

Art. 63-bis.
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e disposizione in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)

  1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al 31 gennaio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 52.240.592 euro, di cui 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali e 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
  2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
  3. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 1.454.565 euro per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021.
  4. All'articolo 1, comma 149, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: «18 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «28 milioni di euro».
  5. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di euro annui». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 66.329.128 euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

   2021: – 0;
   2022: – 10.000.000;
   2023: – 10.000.000.